L'albo degli enti autorizzati appena pubblicato subirà modifiche?
L'albo degli enti autorizzati appena pubblicato subirà modifiche?
L'albo è controllato ed aggiornato dalla Commissione che può, conseguentemente ad altre domande che le dovessero pervenire, aggiungere altre associazioni che siano in possesso dei requisiti per operare come ente autorizzato. Inoltre anche gli enti che sono ora nell'albo possono chiedere autorizzazioni per altri paesi. È infine possibile che gli enti iscritti all’albo vengano cancellati per sospensione o per revoca dell’autorizzazione, il che può accadere quando vengano meno i requisiti o quando abbiano commesso delle irregolarità. Tutti gli aggiornamenti vengono effettuati sul sito internet della Commissione, mentre alla fine di ogni anno solare sarà pubblicata sulla G.U. la nuova edizione dell'albo.
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Una coppia in possesso del decreto di idoneità può rivolgersi ad un ente autorizzato che non opera nella propria Regione di residenza?
No, deve rivolgersi ad un ente autorizzato ad operare nella propria regione di residenza o ad ente autorizzato ad operare per l'intero territorio nazionale.
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Una coppia in possesso del decreto di idoneità viene rifiutata dall'unico ente autorizzato ad operare nella propria Regione. Può rivolgersi ad un ente che opera in un'altra sede regionale?
Nel nuovo sistema introdotto dalla legge 476/1998 gli enti autorizzati svolgono funzioni di natura pubblica, e non possono senza motivo rifiutare l’incarico. A norma dell’art.31 lettera a), devono tuttavia informare con chiarezza gli aspiranti all’adozione sulle procedure e sulle concrete prospettive di adozione, svolgendo una funzione di consiglio e di orientamento. Se ritengono che esistano cause sopravvenute che incidono in modo rilevante sul giudizio di idoneità a suo tempo emesso dall’autorità giudiziaria, è opportuno che informino il Tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto, o quanto meno che segnalino il caso alla Commissione.
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Una volta scelto un ente autorizzato, si può, nel corso della pratica, cambiare individuandone un altro?
Sì, previa revoca espressa e motivata dell’incarico, dandone notizia alla Commissione, purchè entro l'anno dalla notifica del decreto di idoneità.
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Quando è entrata in vigore la legge 476/98?
15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Albo degli Enti autorizzati, e quindi il 16.11.2000
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Per far entrare i bambini a scopo di adozione in Italia da quando è stata necessaria l’autorizzazione all'ingresso della Commissione?
Dal 16.11.2000 la Commissione autorizza ogni ingresso in Italia di minori stranieri a scopo di adozione. Prima di tale data gli ingressi di minori in Italia avverranno secondo le disposizioni normative precedenti e quindi senza previa autorizzazione della Commissione per le Adozioni Internazionali. Dal 16/11/2000 tutte le adozioni internazionali devono essere realizzate per il tramite di un ente autorizzato iscritto all'Albo
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È prevista una forma di congedo dal lavoro per il periodo di permanenza all’estero per tutta la durata della pratica dell’adozione?
Si, è previsto un congedo non retribuito dal lavoro per tutto il tempo per cui si renda necessaria la permanenza all’estero, secondo le leggi di quel Paese.
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È possibile detrarre dalla denuncia dei redditi le spese sostenute per l’adozione, (comprensive anche delle spese di viaggio)?
Sì, è possibile detrarre dalla denuncia dei redditi le spese sostenute per l’adozione internazionale nella misura del 50%, a condizione che tali spese siano certificate dall’ente autorizzato.
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Al momento del rientro in Italia con il bambino è possibile godere di un periodo di astensione dal lavoro, e se sì, l’età del minore influisce in qualche modo?
Sì, è previsto un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di tre mesi, indipendentemente dall’età del bambino.
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Il periodo transitorio sarà gestito con modalità diverse quando il bambino proviene da un paese che ha ratificato la convenzione?
Il periodo transitorio sarà sostanzialmente uguale sia per i paesi ratificanti la convenzione che per i paesi non ratificanti
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Si prevede una "sanatoria" per le coppie che hanno già i documenti all'estero ma che non hanno ancora l'abbinamento con un bambino?
Non si prevedono sanatorie. Le coppie che non si trovano nelle condizioni previste dal periodo transitorio sopra descritto, dovranno conferire incarico ex novo ad un ente autorizzato iscritto all'Albo
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È possibile adottare bambini in paesi in cui non opera alcun ente autorizzato?
No, ad eccezione delle coppie che avendo già iniziato la procedura di adozione si trovino in una delle ipotesi previste dal periodo transitorio
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Cosa occorre per ottenere l’autorizzazione della Commissione all'ingresso in Italia del minore straniero a scopo di adozione per le coppie che si trovano nelle condizioni previste dal periodo transitorio?
Le coppie dovranno trasmettere alla Commissione la seguente documentazione: - copia degli atti e della documentazione emessi dall'autorità straniera relativa al minore ivi compreso il provvedimento di abbinamento dal quale risulti l'emissione in data antecedente il 16/11/200 e il provvedimento di adozione o affidamento da cui emerga la situazione di abbandono del minore stesso e la constatazione della impossibilità di affidamento o di adozione nello stato di origine - atto di nascita del minore - richiesta d'ingresso del minore in Italia ai sensi dell'art. 32 I comma della legge 476/98, a firma dei coniugi adottanti - decreto di idoneità emesso dal Tribunale per i Minorenni competente
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La documentazione da inviare alla Commissione per l'autorizzazione all'ingresso in Italia del minore deve essere in originale?
No, la documentazione deve pervenire alla Commissione in copia autenticata a cura delle rappresentanze consolari italiane all'estero e legalmente tradotta in italiana. Gli originali dovranno essere consegnati al competente tribunale per i minorenni in Italia
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La documentazione di cui sopra come deve essere spedita alla Commissione?
È la coppia che deve inviare alla Commissione i documenti tramite fax o per posta o anche per corriere diplomatico, chiedendo in questo caso al Consolato
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Saranno sempre le coppie a predisporre e trasmettere alla Commissione la documentazione di cui al punto precedente?
No. Se la coppia aveva precedentemente incaricato un ente risultato poi inserito nell'Albo degli enti autorizzati, sarà l'ente stesso ad occuparsi del seguito della procedura
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Quanto tempo impiegherà la Commissione per autorizzare l'ingresso del bambino in Italia?
La Commissione autorizzerà nel più breve tempo possibile, presumibilmente circa 2 o 3 giorni.
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A chi viene comunicata l'autorizzazione all'ingresso?
L'autorizzazione viene comunicata alla rappresentanza diplomatica italiana nel paese da cui proviene il bambino, e per conoscenza alla coppia
http://web.archive.org/web/20070622162328/www.amonlus.org/faq.php?PHPSESSID=9dc2cdd05a6fae39744cee646bd653e6