Adoption Agreement CIAI - Romanian Adoption Committee

1 January 1992

Prospettive assistenziali, n. 99, luglio-settembre 1992



Notiziario del Centro italiano per l'adozione internazionale



ACCORDO FRA IL CIAI E "IL COMITATO ROMENO PER LE ADOZIONI"


L'accordo, che qui di seguito pubblichiamo, rappresenta il punto d'incontro e l'impegno di collaborazione che il Centro italiano per l'adozione internazionale - ente autorizzato italiano - e il Comitato romeno per le adozioni - unico orga­nismo preposto al controllo delle adozioni di minori romeni - hanno stipulato recentemente.

L'esigenza di giungere alla stipula di un forma­le accordo è nata dalla necessità di fissare una procedura adottiva corretta che garantisca da una parte la possibilità di verificare la situazione di effettivo abbandono dei minori e di decidere di conseguenza gli interventi più opportuni senza pressioni o forzature, e dall'altra l'esigenza di re­golamentare il flusso di famiglie che, negli ultimi anni, da tutta Europa sono confluite verso la Romania, con l'obiettivo di adottare un minore da questo Paese.

L'assenza di una normativa adeguata aveva in­fatti consentito che, per alcuni anni, migliaia di coppie si recassero personalmente in Romania e privatamente contattassero istituti o, peggio an­cora, famiglie e ragazze madri, ottenendo, spes­so dietro lauta ricompensa e con l'appoggio di intermediari vari, il tanto desiderato bambino.

Per quanto riguarda le coppie, inoltre, era stata rilevata la mancanza di una preparazione ade­guata alle problematiche adottive, preparazione indispensabile in assenza della quale il rischio di fallimento si era fatto altissimo.

Dopo una fase preliminare in cui tali problema­tiche sono state studiate ed approfondite in col­laborazione con organismi stranieri (Servizio so­ciale internazionale di Ginevra, Défense des En­fants-International, Fédération Internationale Ter­res des Hommes), lo scorso anno è stata varata una nuova normativa.

Il Comitato romeno per le adozioni è stato de­signato ente preposto al controllo di tutte le si­tuazioni di minori che in Romania si trovino in si­tuazione di abbandono. I suoi operatori, così co­me gli operatori sociali che intervengono al livel­lo territoriale, sono stati preparati con corsi di formazione tenuti da professionisti stranieri. An­che il CIAI, con un proprio consulente qualificato, ha dato il suo contributo in questa fase.

Per quanto riguarda i Paesi stranieri, è stato previsto l'intervento di organismi riconosciuti e autorizzati dai rispettivi Governi, che operino a li­vello di preparazione e selezione delle coppie e che si impegnino a seguire l'evoluzione dell'inse­rimento del minore nella sua famiglia adottiva. Ritenendo che potessero sussistere i presup­posti per un intervento corretto e rispettoso dei diritti dei minori, il CIAI ha proposto alle autorità romene il proprio statuto e la propria procedura, che è stata vagliata e approvata.

Ottenuta la necessaria autorizzazione ministe­riale, è stato possibile firmare l'accordo che se­gue e iniziare quindi una collaborazione che, su­perata una prima fase di "assestamento"; auspi­chiamo possa raggiungere i risultati e offrire le garanzie per le quali è stato pensato.



ACCORDO TRA L'ASSOCIAZIONE "CENTRO ITALIANO PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE" DI MILANO E IL "COMITATO ROMENO PER LE ADOZIONI" DI BUCAREST


Principi generali

Fungono da guida al presente accordo i prin­cipi fissati dalla convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino, adottati dall'As­semblea generale del 20.11.89.

Essi stabiliscono che:

a) l'adozione internazionale può essere consi­derata come una misura alternativa nell'interes­se del minore, quando egli non possa essere collocato in famiglia affidataria o adottiva e co­munque non ci si possa occupare di lui in modo adeguato all'interno del proprio Paese d'origine;

b) il migliore interesse del bambino sarà l'ele­mento decisivo in materia di adozione;

c) il bambino che viene adottato all'estero de­ve poter godere di una protezione e di un qua­dro normativo che siano l'equivalente di quelli esistenti in materia di adozione nazionale;

d) l'adozione di un bambino da parte di un al­tro Paese deve essere realizzata dalle autorità competenti e non deve prevedere alcun interes­se economico per coloro che intervengono in questa adozione.


Linee direttive per il coordinamento delle adozioni

1. Le adozioni di bambini romeni sono effet­tuate in accordo con le leggi romena e italiana vigenti.

2. L'Associazione "Centro italiano per l'ado­zione internazionale" si impegna a collaborare esclusivamente con il Comitato romeno per le adozioni al fine di coordinare l'adozione di bam­bini romeni da parte di coppie italiane, e di citta­dini romeni residenti in Italia.

3. II Comitato romeno per le adozioni esami­nerà le domande di cittadini italiani (uno dei due genitori deve essere di nazionalità italiana) e dei cittadini romeni che ad esso saranno indirizzati dal CIAI.


Requisiti (*)

- Coppie che siano sposate da almeno tre anni e, a titolo eccezionale, coppie che siano sposate da meno di tre anni o persone singole.

- La differenza di età tra i genitori e il bambino sarà di minimo 25 anni e massimo 35 anni per la madre adottiva e 40 anni per il padre adottivo.

- Le coppie non possono avere più di due fi­gli; per quanto riguarda bambini con problemi particolari, nel loro interesse, il Comitato esami­nerà eventuali deroghe.


I bambini adottabili

- Coloro che siano iscritti alle liste del Comi­tato romeno per le adozioni e che non abbiamo potuto essere destinati all'adozione all'interno della Romania nei sei mesi seguenti alla iscrizio­ne nelle suddette liste.


Procedura

La domanda di adozione di un minore romeno dovrà essere presentata tramite il Centro italia­no per l'adozione internazionale direttamente al Comitato romeno per le adozioni e sarà accom­pagnata da un dossier che contenga i sottoe­lencati documenti:

- domanda dei candidati, che esprime la vo­lontà di adottare con adozione piena un minore romeno (atto notorio);

- certificati di nascita e di matrimonio;

- certificati del casellario giudiziale;

- certificati medici dei candidati, dei figli e di chiunque viva all'interno della famiglia;

- certificati attestanti la situazione patrimonia­le e il reddito della famiglia;

- fotografie dei candidati e della famiglia al completo (genitori e bambini);

- relazione psico-sociale redatta dal Centro italiano per l'adozione internazionale (copia au­tentica e legalizzata) che dovrà contenere le se­guenti precisazioni:

• motivazioni all'adozione,

• storia psico-sociale,

• parere dei figli di età superiore ai 10 anni cir­ca il progetto adottivo dei genitori,

• legame e interesse della famiglia riguardo la storia e la cultura romena,

• disponibilità da parte della famiglia allargata e degli amici,

• idoneità concessa dal Tribunale per i mino­renni competente che attesti l'attitudine della coppia all'adozione di un bambino (copia auten­tica legalizzata).

Tutti i documenti dovranno essere tradotti in lingua romena da traduttori ufficiali.


Notizie sul bambino

Il Comitato romeno per le adozioni analizzerà le domande pervenute e redigerà una lista d'at­tesa dei candidati.

A partire dai bisogni dei minori in lista per l'adozione il Comitato selezionerà le famiglie più appropriate per ciascuno di questi bambini e presenterà al CIAI la documentazione sotto elencata:

- storia del bambino, comprese le circostan­ze attraverso le quali egli è divenuto adottabile;

- antecedenti medici del bambino;

- rapporto sul suo stato di salute attuale;

- fotografia recente del minore;

- eventuali informazioni (storia, salute, ecc.) sui genitori biologici;

- qualora i futuri genitori desiderino richiede­re ulteriori informazioni sul bambino, il Comitato le trasmetterà tramite il rappresentante del CIAI a Bucarest.


Accettazione del bambino da parte della famiglia

Qualora il bambino proposto venga accettato, il CIAI ne darà comunicazione al Comitato entro 60 giorni al massimo. La famiglia dovrà poi rag­giungere la Romania entro le tre settimane suc­cessive per incontrare il bambino (salvo cause di forza maggiore).

La famiglia dovrà prendere contatto con il Co­mitato che le concederà il permesso scritto di incontrare il bambino in istituto per tutto il sog­giorno dei genitori adottivi in Romania. Nel caso di rifiuto del bambino, la famiglia dovrà presen­tarsi al Comitato per spiegarne le motivazioni.

Il Comitato romeno per le adozioni si riserva il diritto di rifiutare la candidatura della famiglia per ulteriori proposte e invierà al CIAI informa­zioni in merito a tale decisione.

In caso di accettazione, il Comitato romeno per le adozioni metterà a disposizione dei can­didati o dei loro rappresentanti legali il dossier contenente tutti i documenti, nonché la confer­ma che il bambino non ha potuto essere dato in affido o adottato in Romania durante i sei mesi successivi all'iscrizione nelle liste.

I candidati che desiderino avvalersi del servi­zio di un avvocato devono indirizzarsi diretta­mente all'Ufficio romeno degli avvocati. Le tasse saranno versate direttamente alla Banca rome­na per il Commercio estero.

Il CIAI si incarica di seguire l'inserimento dei bambino fino alla sua adozione. Un primo rap­porto informativo dovrà essere inviato dal CIAI al Comitato dopo un mese, i successivi dopo 2, 6, 12, 18, 24 mesi dall'arrivo del bambino in Italia.

In caso di rifiuto o di abbandono del bambino in Italia i servizi sociali di aiuto all'infanzia com­petenti sono responsabili della protezione del bambino e del suo collocamento in una famiglia sostitutiva conformemente alla legge italiana. II CIAI sarà tenuto a consultare il Comitato e a te­nerlo informato di tutte le decisioni prese in me­rito al bambino.

Il Comitato romeno per le adozioni e il Centro italiano per l'adozione internazionale, lavorando in stretta collaborazione, si scambieranno il per­sonale e gli esperti per acquisire maggiore esperienza nel campo dell'adozione internazio­nale.

Il CIAI terrà informato il Comitato romeno per le adozioni circa tutti i programmi di ricerca, cul­turali o d'altra natura, concernenti i bambini d'origine romena.


8 aprile 1991

Valeria Rossi Dragone

Presidente del Centro italiano per l’adozione internazionale

Alexandra Zugravescu

Presidente del Comitato rumeno per le adozioni




(*) Essendo il testo dell'accordo uguale per tutti i Paesi stranieri, i requisiti sono applicabili solo quando coincido­no con quanto espressamente previsto dalla legge del Paese degli aspiranti genitori adottivi.