Adoption Agreement CIAI - Romanian Adoption Committee
1 January 1992
Prospettive assistenziali, n. 99, luglio-settembre 1992
Notiziario del Centro italiano per l'adozione internazionale
ACCORDO FRA IL CIAI E "IL COMITATO ROMENO PER LE ADOZIONI"
L'accordo, che qui di seguito pubblichiamo, rappresenta il punto d'incontro e l'impegno di collaborazione che il Centro italiano per l'adozione internazionale - ente autorizzato italiano - e il Comitato romeno per le adozioni - unico organismo preposto al controllo delle adozioni di minori romeni - hanno stipulato recentemente.
L'esigenza di giungere alla stipula di un formale accordo è nata dalla necessità di fissare una procedura adottiva corretta che garantisca da una parte la possibilità di verificare la situazione di effettivo abbandono dei minori e di decidere di conseguenza gli interventi più opportuni senza pressioni o forzature, e dall'altra l'esigenza di regolamentare il flusso di famiglie che, negli ultimi anni, da tutta Europa sono confluite verso la Romania, con l'obiettivo di adottare un minore da questo Paese.
L'assenza di una normativa adeguata aveva infatti consentito che, per alcuni anni, migliaia di coppie si recassero personalmente in Romania e privatamente contattassero istituti o, peggio ancora, famiglie e ragazze madri, ottenendo, spesso dietro lauta ricompensa e con l'appoggio di intermediari vari, il tanto desiderato bambino.
Per quanto riguarda le coppie, inoltre, era stata rilevata la mancanza di una preparazione adeguata alle problematiche adottive, preparazione indispensabile in assenza della quale il rischio di fallimento si era fatto altissimo.
Dopo una fase preliminare in cui tali problematiche sono state studiate ed approfondite in collaborazione con organismi stranieri (Servizio sociale internazionale di Ginevra, Défense des Enfants-International, Fédération Internationale Terres des Hommes), lo scorso anno è stata varata una nuova normativa.
Il Comitato romeno per le adozioni è stato designato ente preposto al controllo di tutte le situazioni di minori che in Romania si trovino in situazione di abbandono. I suoi operatori, così come gli operatori sociali che intervengono al livello territoriale, sono stati preparati con corsi di formazione tenuti da professionisti stranieri. Anche il CIAI, con un proprio consulente qualificato, ha dato il suo contributo in questa fase.
Per quanto riguarda i Paesi stranieri, è stato previsto l'intervento di organismi riconosciuti e autorizzati dai rispettivi Governi, che operino a livello di preparazione e selezione delle coppie e che si impegnino a seguire l'evoluzione dell'inserimento del minore nella sua famiglia adottiva. Ritenendo che potessero sussistere i presupposti per un intervento corretto e rispettoso dei diritti dei minori, il CIAI ha proposto alle autorità romene il proprio statuto e la propria procedura, che è stata vagliata e approvata.
Ottenuta la necessaria autorizzazione ministeriale, è stato possibile firmare l'accordo che segue e iniziare quindi una collaborazione che, superata una prima fase di "assestamento"; auspichiamo possa raggiungere i risultati e offrire le garanzie per le quali è stato pensato.
ACCORDO TRA L'ASSOCIAZIONE "CENTRO ITALIANO PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE" DI MILANO E IL "COMITATO ROMENO PER LE ADOZIONI" DI BUCAREST
Principi generali
Fungono da guida al presente accordo i principi fissati dalla convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino, adottati dall'Assemblea generale del 20.11.89.
Essi stabiliscono che:
a) l'adozione internazionale può essere considerata come una misura alternativa nell'interesse del minore, quando egli non possa essere collocato in famiglia affidataria o adottiva e comunque non ci si possa occupare di lui in modo adeguato all'interno del proprio Paese d'origine;
b) il migliore interesse del bambino sarà l'elemento decisivo in materia di adozione;
c) il bambino che viene adottato all'estero deve poter godere di una protezione e di un quadro normativo che siano l'equivalente di quelli esistenti in materia di adozione nazionale;
d) l'adozione di un bambino da parte di un altro Paese deve essere realizzata dalle autorità competenti e non deve prevedere alcun interesse economico per coloro che intervengono in questa adozione.
Linee direttive per il coordinamento delle adozioni
1. Le adozioni di bambini romeni sono effettuate in accordo con le leggi romena e italiana vigenti.
2. L'Associazione "Centro italiano per l'adozione internazionale" si impegna a collaborare esclusivamente con il Comitato romeno per le adozioni al fine di coordinare l'adozione di bambini romeni da parte di coppie italiane, e di cittadini romeni residenti in Italia.
3. II Comitato romeno per le adozioni esaminerà le domande di cittadini italiani (uno dei due genitori deve essere di nazionalità italiana) e dei cittadini romeni che ad esso saranno indirizzati dal CIAI.
Requisiti (*)
- Coppie che siano sposate da almeno tre anni e, a titolo eccezionale, coppie che siano sposate da meno di tre anni o persone singole.
- La differenza di età tra i genitori e il bambino sarà di minimo 25 anni e massimo 35 anni per la madre adottiva e 40 anni per il padre adottivo.
- Le coppie non possono avere più di due figli; per quanto riguarda bambini con problemi particolari, nel loro interesse, il Comitato esaminerà eventuali deroghe.
I bambini adottabili
- Coloro che siano iscritti alle liste del Comitato romeno per le adozioni e che non abbiamo potuto essere destinati all'adozione all'interno della Romania nei sei mesi seguenti alla iscrizione nelle suddette liste.
Procedura
La domanda di adozione di un minore romeno dovrà essere presentata tramite il Centro italiano per l'adozione internazionale direttamente al Comitato romeno per le adozioni e sarà accompagnata da un dossier che contenga i sottoelencati documenti:
- domanda dei candidati, che esprime la volontà di adottare con adozione piena un minore romeno (atto notorio);
- certificati di nascita e di matrimonio;
- certificati del casellario giudiziale;
- certificati medici dei candidati, dei figli e di chiunque viva all'interno della famiglia;
- certificati attestanti la situazione patrimoniale e il reddito della famiglia;
- fotografie dei candidati e della famiglia al completo (genitori e bambini);
- relazione psico-sociale redatta dal Centro italiano per l'adozione internazionale (copia autentica e legalizzata) che dovrà contenere le seguenti precisazioni:
• motivazioni all'adozione,
• storia psico-sociale,
• parere dei figli di età superiore ai 10 anni circa il progetto adottivo dei genitori,
• legame e interesse della famiglia riguardo la storia e la cultura romena,
• disponibilità da parte della famiglia allargata e degli amici,
• idoneità concessa dal Tribunale per i minorenni competente che attesti l'attitudine della coppia all'adozione di un bambino (copia autentica legalizzata).
Tutti i documenti dovranno essere tradotti in lingua romena da traduttori ufficiali.
Notizie sul bambino
Il Comitato romeno per le adozioni analizzerà le domande pervenute e redigerà una lista d'attesa dei candidati.
A partire dai bisogni dei minori in lista per l'adozione il Comitato selezionerà le famiglie più appropriate per ciascuno di questi bambini e presenterà al CIAI la documentazione sotto elencata:
- storia del bambino, comprese le circostanze attraverso le quali egli è divenuto adottabile;
- antecedenti medici del bambino;
- rapporto sul suo stato di salute attuale;
- fotografia recente del minore;
- eventuali informazioni (storia, salute, ecc.) sui genitori biologici;
- qualora i futuri genitori desiderino richiedere ulteriori informazioni sul bambino, il Comitato le trasmetterà tramite il rappresentante del CIAI a Bucarest.
Accettazione del bambino da parte della famiglia
Qualora il bambino proposto venga accettato, il CIAI ne darà comunicazione al Comitato entro 60 giorni al massimo. La famiglia dovrà poi raggiungere la Romania entro le tre settimane successive per incontrare il bambino (salvo cause di forza maggiore).
La famiglia dovrà prendere contatto con il Comitato che le concederà il permesso scritto di incontrare il bambino in istituto per tutto il soggiorno dei genitori adottivi in Romania. Nel caso di rifiuto del bambino, la famiglia dovrà presentarsi al Comitato per spiegarne le motivazioni.
Il Comitato romeno per le adozioni si riserva il diritto di rifiutare la candidatura della famiglia per ulteriori proposte e invierà al CIAI informazioni in merito a tale decisione.
In caso di accettazione, il Comitato romeno per le adozioni metterà a disposizione dei candidati o dei loro rappresentanti legali il dossier contenente tutti i documenti, nonché la conferma che il bambino non ha potuto essere dato in affido o adottato in Romania durante i sei mesi successivi all'iscrizione nelle liste.
I candidati che desiderino avvalersi del servizio di un avvocato devono indirizzarsi direttamente all'Ufficio romeno degli avvocati. Le tasse saranno versate direttamente alla Banca romena per il Commercio estero.
Il CIAI si incarica di seguire l'inserimento dei bambino fino alla sua adozione. Un primo rapporto informativo dovrà essere inviato dal CIAI al Comitato dopo un mese, i successivi dopo 2, 6, 12, 18, 24 mesi dall'arrivo del bambino in Italia.
In caso di rifiuto o di abbandono del bambino in Italia i servizi sociali di aiuto all'infanzia competenti sono responsabili della protezione del bambino e del suo collocamento in una famiglia sostitutiva conformemente alla legge italiana. II CIAI sarà tenuto a consultare il Comitato e a tenerlo informato di tutte le decisioni prese in merito al bambino.
Il Comitato romeno per le adozioni e il Centro italiano per l'adozione internazionale, lavorando in stretta collaborazione, si scambieranno il personale e gli esperti per acquisire maggiore esperienza nel campo dell'adozione internazionale.
Il CIAI terrà informato il Comitato romeno per le adozioni circa tutti i programmi di ricerca, culturali o d'altra natura, concernenti i bambini d'origine romena.
8 aprile 1991
Valeria Rossi Dragone
Presidente del Centro italiano per l’adozione internazionale
Alexandra Zugravescu
Presidente del Comitato rumeno per le adozioni
(*) Essendo il testo dell'accordo uguale per tutti i Paesi stranieri, i requisiti sono applicabili solo quando coincidono con quanto espressamente previsto dalla legge del Paese degli aspiranti genitori adottivi.